Art. 2.
 
   1. L'articolo 2 della L.R. n. 26 del 1989 e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 2.
               Soggetti e durata della sperimentazione
 
   1. L'attuazione  della  sperimentazione  di  gestione  per  budget
presso le Unita' sanitarie locali e' subordinata:
     a)  alla  individuazione delle stesse con delibera del Consiglio
regionale;
     b) alla certificazione, con decreto dell'Assessore alla Sanita',
del sussistere delle condizioni  idonee  per  il  concreto  esercizio
della gestione per budget, e in particolare:
    1)  della  avvenuta  attuazione  della contabilita' per centri di
costi di cui all'art. 90 della L.R. 29 marzo 1980, n. 22 e successive
modifiche ed integrazioni;
    2) della installazione di procedure informatiche  di  raccolta  e
valutazione dei dati relativi alle prestazioni erogate;
    3)  della  previsione  dell'articolazione e del funzionamento dei
centri di budget  all'interno  dei  Servizi  delle  Unita'  sanitarie
locali,  approvata  dai  competenti  organi  di gestione delle Unita'
sanitarie locali interessate.
   2. Il sistema di gestione per budget potra' essere utilizzato fino
all'entrata in  vigore  delle  disposizioni  regionali  adottate  per
l'attuazione   della   riforma  complessiva  del  Servizio  sanitario
nazionale.".