Art. 2.
                      Modalita' di concessione
 
   1. I contributi sono concessi su istanza dei Comuni interessati  e
con le modalita' stabilite nelle disposizioni che seguono.
   2.  Le  domande  di  contributo sono inoltrate al Presidente della
Giunta regionale e trasmesse, per  conoscenza,  al  Presidente  della
Provincia  territorialmente competente entro la data del 30 giugno di
ogni anno. Almeno novanta giorni prima dello scadere di tale termine,
e'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della Regione un apposito
avviso, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
   3. In sede di prima applicazione della presente legge, le  domande
devono  essere  presentate  entro  il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della stessa.
   4. Le domande devono essere corredate:
     a)  dalla  documentazione  relativa  all'avvenuto   conferimento
dell'incarico di progettazione;
     b)  dal  preventivo di spesa, comprensivo degli oneri occorrenti
per le consulenze e le indagini preliminari;
     c) da  copia  del  prospetto  riassuntivo  dell'ultimo  bilancio
preventivo approvato dal Comune richiedente.
   5.  La  valutazione tecnica delle domande, ai fini dell'ammissione
al contributo, e' effettuata sulla  base  dei  seguenti  elementi  di
valutazione che, in ordine di priorita', sono:
     a)  la  rilevanza  e l'urgenza degli strumenti di pianificazione
proposti;
     b) la dimensione  demografica  del  Comune,  con  precedenza  ai
Comuni con minore popolazione;
     c)  le caratteristiche socio-economiche e strutturali delle aree
interessate;
     d)  la  previsione,  nell'ambito  del  territorio  comunale,  di
programmi  regionali  di  tutela,  recupero e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali;
     e) la formazione di strumenti urbanistici in forma associata tra
Comuni.
   6. Le Province, sulla  base  dei  criteri  indicati  al  comma  5,
esprimono  parere  in  ordine alla accoglibilita' delle domande ed al
grado  di  priorita'  delle  stesse.  Il  parere,  entro  il  termine
perentorio  di quarantacinque giorni dalle scadenze indicate ai commi
2 e  3,  deve  essere  trasmesso  alla  Giunta  regionale,  la  quale
predispone  ed  approva  il  programma  e  procede,  contestualmente,
all'impegno della spesa e all'erogazione ai soggetti  beneficiari  di
un primo acconto del cinquanta per cento del contributo concesso.
   7.  Con successivo provvedimento la Giunta regionale o l'Assessore
delegato eroga il restante cinquanta per  cento  dopo  l'approvazione
degli strumenti urbanistici da parte del competente organo regionale.