Art. 2. Modalita' di concessione 1. I contributi sono concessi su istanza dei Comuni interessati e con le modalita' stabilite nelle disposizioni che seguono. 2. Le domande di contributo sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale e trasmesse, per conoscenza, al Presidente della Provincia territorialmente competente entro la data del 30 giugno di ogni anno. Almeno novanta giorni prima dello scadere di tale termine, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione un apposito avviso, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande devono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. 4. Le domande devono essere corredate: a) dalla documentazione relativa all'avvenuto conferimento dell'incarico di progettazione; b) dal preventivo di spesa, comprensivo degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari; c) da copia del prospetto riassuntivo dell'ultimo bilancio preventivo approvato dal Comune richiedente. 5. La valutazione tecnica delle domande, ai fini dell'ammissione al contributo, e' effettuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione che, in ordine di priorita', sono: a) la rilevanza e l'urgenza degli strumenti di pianificazione proposti; b) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai Comuni con minore popolazione; c) le caratteristiche socio-economiche e strutturali delle aree interessate; d) la previsione, nell'ambito del territorio comunale, di programmi regionali di tutela, recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali; e) la formazione di strumenti urbanistici in forma associata tra Comuni. 6. Le Province, sulla base dei criteri indicati al comma 5, esprimono parere in ordine alla accoglibilita' delle domande ed al grado di priorita' delle stesse. Il parere, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalle scadenze indicate ai commi 2 e 3, deve essere trasmesso alla Giunta regionale, la quale predispone ed approva il programma e procede, contestualmente, all'impegno della spesa e all'erogazione ai soggetti beneficiari di un primo acconto del cinquanta per cento del contributo concesso. 7. Con successivo provvedimento la Giunta regionale o l'Assessore delegato eroga il restante cinquanta per cento dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici da parte del competente organo regionale.