Art. 4. Partecipazione della Regione alla formazione di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali 1. Al fine di promuovre la formazione di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, individuati dalla Regione, dalle Province, nonche' dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione conclude con gli enti interessati alla realizzazione del progetto un accordo per disciplinare lo svolgimento delle attivita' di comune interesse rilevanti per la realizzazione del progetto stesso. 2. Con l'accordo, concluso ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, sono in particolare stabiliti: a) l'oggetto, i termini e le condizioni per la redazione del progetto; b) i costi per la formazione del medesimo; c) le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione alle spese, i reciproci obblighi e garanzie. 3. La quota di partecipazione della Regione agli oneri finanziari di cui al presente articolo non puo' in alcun caso superare la misura del settanta per cento del totale delle spese indicate nella convenzione.