Art. 4.
            Partecipazione della Regione alla formazione
 
di  progetti  di  tutela  e  valorizzazione  dei  beni  culturali   e
ambientali
   1.  Al  fine  di  promuovre  la formazione di progetti di tutela e
valorizzazione dei beni culturali  e  ambientali,  individuati  dalla
Regione,   dalle  Province,  nonche'  dai  Comuni  nell'ambito  delle
rispettive competenze, la Regione conclude con gli  enti  interessati
alla  realizzazione  del  progetto  un  accordo  per  disciplinare lo
svolgimento delle attivita' di  comune  interesse  rilevanti  per  la
realizzazione del progetto stesso.
   2.  Con  l'accordo,  concluso ai sensi dell'art. 15 della legge n.
241 del 1990, sono in particolare stabiliti:
     a) l'oggetto, i termini e le condizioni  per  la  redazione  del
progetto;
     b) i costi per la formazione del medesimo;
     c)  le  forme  di  consultazione  degli  enti contraenti, i loro
rapporti finanziari, con  l'indicazione  delle  rispettive  quote  di
partecipazione alle spese, i reciproci obblighi e garanzie.
   3.  La quota di partecipazione della Regione agli oneri finanziari
di cui al presente articolo non puo' in alcun caso superare la misura
del  settanta  per  cento  del  totale  delle  spese  indicate  nella
convenzione.