Art. 5. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati la L.R. 9 gennaio 1975, n. 1, l'art. 67, secondo comma, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, l'art. 17 della L.R. 3 novembre 1980, n. 51 ed ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.