Art. 5.
                        Abrogazione di norme
 
   1.  Sono abrogati la L.R. 9 gennaio 1975, n. 1, l'art. 67, secondo
comma, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47,  l'art.  17  della  L.R.  3
novembre  1980,  n. 51 ed ogni altra norma regionale in contrasto con
la presente legge.