Art. 6. Disposizione transitoria 1. I programmi di contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici - gia' approvati dal Consiglio regionale, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle norme di cui al precedente art. 5 - producono pienamente i propri effetti e le conseguenti attivita' procedimentali di liquidazione dei relativi contributi sono regolate dalle medesime disposizioni, mantenendosi pertanto in essere ad esaurimento, fino alla completa e totale erogazione dei medesimi contributi, il Capitolo del bilancio regionale n. 30550 denominato "Contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici (L.R. 9 gennaio 1975, n. 1; L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche; legge 8 agosto 1985, n. 431)".