Art. 6.
                      Disposizione transitoria
 
   1. I programmi di contributi in conto capitale ai  Comuni  e  loro
Consorzi  per  la  formazione  di alcuni strumenti urbanistici - gia'
approvati dal Consiglio regionale, anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge,  in  forza  delle  norme  di  cui  al
precedente  art.  5  -  producono  pienamente  i  propri effetti e le
conseguenti attivita' procedimentali  di  liquidazione  dei  relativi
contributi  sono  regolate  dalle medesime disposizioni, mantenendosi
pertanto in essere  ad  esaurimento,  fino  alla  completa  e  totale
erogazione   dei   medesimi  contributi,  il  Capitolo  del  bilancio
regionale n. 30550 denominato "Contributi in capitale a Comuni e loro
Consorzi per la formazione di alcuni strumenti  urbanistici  (L.R.  9
gennaio  1975,  n.  1;  L.R.  7  dicembre  1978,  n.  47 e successive
modifiche; legge 8 agosto 1985, n. 431)".