Art. 7. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione, nella parte spesa del bilancio di previsione, di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 28 dicembre 1992 Il vicepresidente: BERSANI