Art. 7.
                        Copertura finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  la
Regione  fa  fronte con l'istituzione, nella parte spesa del bilancio
di  previsione,  di  appositi  capitoli  che  verranno  dotati  della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di  bilancio,  a  norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma,
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 28 dicembre 1992
 
                     Il vicepresidente: BERSANI