Art. 2. 1. Il personale regionale di cui all'art. 1, in possesso di tutti i requisiti e le condizioni ivi indicate, ad eccezione di quella di cui alla lettera d) del comma 1, qualora risulti inquadrato precedentemente al 1 febbraio 1981 nella qualifica di Ispettore superiore o in altra qualifica ad essa equiparata dei ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, e' reinquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza. 2. Il reinquadramento disposto ai sensi del comma 1, decorre, per gli effetti economici, dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli effetti giuridici, dalla data in cui e' maturata, nella carriera di provenienza, l'anzianita' necessaria per l'accesso alla qualifica di Ispettore Capo aggiunto.