Art. 2.
 
   1.  Il personale regionale di cui all'art. 1, in possesso di tutti
i requisiti e le condizioni ivi indicate, ad eccezione di  quella  di
cui   alla  lettera  d)  del  comma  1,  qualora  risulti  inquadrato
precedentemente al 1› febbraio  1981  nella  qualifica  di  Ispettore
superiore  o  in altra qualifica ad essa equiparata dei ruoli tecnici
della  carriera  direttiva  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  e'
reinquadrato  nella  qualifica  immediatamente  superiore a quella di
appartenenza.
   2.  Il reinquadramento disposto ai sensi del comma 1, decorre, per
gli effetti economici, dal primo giorno del mese successivo alla data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge  e,  per  gli  effetti
giuridici,   dalla  data  in  cui  e'  maturata,  nella  carriera  di
provenienza, l'anzianita' necessaria per l'accesso alla qualifica  di
Ispettore Capo aggiunto.