Art. 4. Collegi medici: composizione 1. Il Collegio medico previsto dall'art. 20 della Legge 2 aprile 1968, n. 482 opera nell'ambito del Servizio di igiene pubblica delle Unita' sanitaria locali delle citta' capoluogo di provincia ed e' presieduto da un medico specialista in medicina legale, scelto tra i medici dipendenti dall'Unita' sanitaria locale o, in mancanza, tra i medici convenzionati specialisti in medicina legale. 2. Il Collegio e' composto, oltre che dal presidente, da: a) un medico specialista o esperto in medicina del lavoro o in altra disciplina equipollente o affine, ovvero specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni sociali o altra disciplina equipollente o affine, dipendente dall'Unita' sanitaria locale o in mancanza convenzionato; b) un medico scelto tra quelli designati dalle Associazioni dei datori di lavoro; c) il medico designato dalla Associazione maggiormente rappresentativa della categoria di beneficiari del collocamento obbligatorio cui appartiene l'invalido che deve essere assoggettato ad accertamenti; d) un ufficiale medico componente della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, o un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni ordinarie competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240 e della legge 23 aprile 1965, n. 488, quando deve accertare lo stato di inabilita' per la concessione dell'assegno di incollocabilita', rispettivamente, agli invalidi di guerra o per servizio ordinario. 3. Il Collegio e' integrato da un medico specialista nelle disci- pline neurologiche o psichiatriche dipendente dalla Unita' sanitaria locale quando l'accertamento da compiere riguardi un invalido affetto da minorazioni psichiche. 4. Qualora non sia possibile pervenire alla nomina del presidente secondo quanto previsto al comma 1, puo' essere nominato un altro sanitario. In tal caso si applica la disciplina prevista al comma 2 dell'articolo 3. 5. Il Collegio medico si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta e' pervenuta al Collegio stesso. 6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'unita' sanitaria locale. 7. Il verbale della visita collegiale viene trasmesso entro trenta giorni dalla visita medesima, a cura del segretario al richiedente, ovvero alla associazione di categoria od al patronato presso cui esso richiedente abbia eletto domicilio.