Art. 4.
                    Collegi medici: composizione
 
   1. Il Collegio medico previsto dall'art. 20 della Legge  2  aprile
1968,  n. 482 opera nell'ambito del Servizio di igiene pubblica delle
Unita' sanitaria locali delle citta' capoluogo  di  provincia  ed  e'
presieduto  da un medico specialista in medicina legale, scelto tra i
medici dipendenti dall'Unita' sanitaria locale o, in mancanza, tra  i
medici convenzionati specialisti in medicina legale.
   2. Il Collegio e' composto, oltre che dal presidente, da:
     a)  un  medico specialista o esperto in medicina del lavoro o in
altra disciplina equipollente o affine, ovvero specialista o  esperto
in  medicina  legale e delle assicurazioni sociali o altra disciplina
equipollente o affine, dipendente dall'Unita' sanitaria locale  o  in
mancanza convenzionato;
     b)  un medico scelto tra quelli designati dalle Associazioni dei
datori di lavoro;
     c)  il  medico   designato   dalla   Associazione   maggiormente
rappresentativa  della  categoria  di  beneficiari  del  collocamento
obbligatorio cui appartiene l'invalido che deve  essere  assoggettato
ad accertamenti;
     d)  un  ufficiale  medico  componente  della  Commissione medica
periferica per le pensioni di guerra e di invalidita'  civile,  o  un
ufficiale  medico componente della Commissione medica per le pensioni
ordinarie competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 della Legge
9 novembre 1961, n. 1240 e della legge 23 aprile 1965, n. 488, quando
deve accertare lo stato di inabilita' per la concessione dell'assegno
di incollocabilita', rispettivamente, agli invalidi di guerra  o  per
servizio ordinario.
   3.  Il Collegio e' integrato da un medico specialista nelle disci-
pline neurologiche o psichiatriche dipendente dalla Unita'  sanitaria
locale quando l'accertamento da compiere riguardi un invalido affetto
da minorazioni psichiche.
   4.  Qualora non sia possibile pervenire alla nomina del presidente
secondo quanto previsto al comma 1, puo'  essere  nominato  un  altro
sanitario.  In  tal caso si applica la disciplina prevista al comma 2
dell'articolo 3.
   5. Il Collegio medico si pronuncia entro trenta giorni dalla  data
in cui la richiesta e' pervenuta al Collegio stesso.
   6.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  dipendente
dell'unita' sanitaria locale.
   7. Il verbale della visita collegiale viene trasmesso entro trenta
giorni dalla visita medesima, a cura del segretario  al  richiedente,
ovvero alla associazione di categoria od al patronato presso cui esso
richiedente abbia eletto domicilio.