Art. 5.
                          Disciplina comune
 
   1.  Per  ciascun  membro  effettivo  e  per  il  segretario  delle
Commissioni sanitarie e dei Collegi medici  viene  nominato,  con  le
stesse  modalita'  previste  per  gli  effettivi,  un  supplente  che
partecipa alle sedute solo in caso di assenza o  di  impedimento  del
rispettivo componente effettivo.
   2.  Le  Commissioni  sanitarie  ed  i Collegi medici assistiti dal
segretario decidono con la presenza di almeno tre componenti, uno dei
quali deve  essere  il  presidente.  A  formare  tale  numero  legale
concorre  anche  il  sanitario  rappresentante di categoria quando si
tratta di invalidi appartenenti alla medesima  categoria.  Quando  il
Collegio  deve  accertare  lo  stato di inabilita' per la concessione
dell'assegno di  incollocabilita'  agli  invalidi  di  guerra  o  per
servizio,  deve  essere  sempre  presente il sanitario previsto dalla
lettera d) del comma 2 dell'art. 4.
   3. Le riunioni delle Commissioni e dei Collegi sono  valide  anche
senza  la  presenza del sanitario rappresentante di categoria qualora
questi, benche' invitato, non si presenti oppure non sia stato ancora
designato dalla competente associazione.
   4. Le Commissioni, salvo quelle nominate  ai  sensi  del  comma  2
dell'art.  2, ed i Collegi medici, durano in carica cinque anni, ed i
loro membri possono essere riconfermati.
   5. Il richiedente ha facolta' di farsi assistere da un  medico  di
fiducia  sia  dinanzi  alle  Commissioni  sanitarie  che  dinanzi  al
Collegio medico.
   6. Le Commissioni ed i Collegi, solo in carenza di  documentazione
atta a permettere una esatta valutazione della minorazione sottoposta
al   loro   giudizio,   possono   richiedere  ulteriori  accertamenti
psicodiagnostici. Agli oneri  di  tali  prestazioni  contribuisce  il
cittadino   richiedente   entro   i  limiti  del  vigente  regime  di
partecipazione alla spesa sanitaria.
   7. I verbali delle  Commissioni  mediche  divenuti  definitivi  ai
sensi  del  comma  7  dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295
possono anche essere ritirati direttamente  dagli  interessati  o  da
persona o organismo dagli stessi legati.
   8.  Le prestazioni rese dalle Commissioni sanitarie e dal Collegio
medico non rientrano nella fattispecie prevista  dall'art.  14  della
L.R.  4  maggio  1982,  n.  19,  recante  norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di  igiene  e  sanita'  pubblica,  veterinaria  e
farmaceutica.