Art. 8.
                            P r o r o g a
 
   1. Le  Commissioni  sanitarie  ed  i  Collegi  medici  attualmente
operanti  proseguono  la  loro  attivita',  con le modalita' previste
dalla presente legge, fino all'insediamento delle Commissioni  e  dei
Collegi nominati ai sensi della presente legge.