Art. 4.
 
   1. L'autorizzazione alla partecipazione alle societa' SER.IN.AR. e
UNI.TU.RIM. e' subordinata  alla  condizione  che  sia  prevista  una
rappresentanza    della    Regione   nei   rispettivi   Consigli   di
amministrazione, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile.