Art. 5. 1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui all'art. 1. 2. I diritti conseguenti alle azioni di proprieta' della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato allo scopo.