Art. 5.
 
   1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a  compiere
tutti  gli  atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare
le partecipazioni di cui all'art. 1.
   2. I diritti conseguenti alle azioni di proprieta'  della  Regione
Emilia-Romagna   saranno   esercitati  dal  Presidente  della  Giunta
regionale o da un Assessore dallo stesso delegato allo scopo.