Art. 8. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte dalla legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13- bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31. 2. All'eventuale onere derivante dagli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione fa fronte entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposti annualmente, a favore della vigente legislazione in materia di diritto allo studio, formazione professionale e promozione culturale, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 28 dicembre 1992 Il vicepresidente: BERSANI