Art. 8.
 
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione della presente legge, la
Regione fa fronte mediante specifiche  autorizzazioni  di  spesa  che
verranno   disposte   dalla  legge  finanziaria  regionale,  a  norma
dell'art. 13- bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
   2. All'eventuale onere derivante dagli interventi di cui  all'art.
3  della  presente  legge,  la Regione fa fronte entro i limiti delle
autorizzazioni di spesa disposti annualmente, a favore della  vigente
legislazione   in   materia   di   diritto  allo  studio,  formazione
professionale e promozione culturale,  dalla  legge  di  bilancio  ai
sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 28 dicembre 1992
 
                     Il vicepresidente: BERSANI