Art. 3. R i p a r t i z i o n e 1. Il fondo e' costituito dalle seguenti quote: a) quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle prov- ince e dal circondario di Rimini; b) quota per la partecipazione alle spese sostenute dagli altri Enti locali. 2. La ripartizione del fondo e' effettuata dalla Giunta regionale con le seguenti modalita': a) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera a) del comma 1 sono ripartiti fra gli enti indicati sulla base dei seguenti parametri: 1) sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente; 2) trenta per cento in proporzione alla superificie del territorio; 3) dieci per cento in quota fissa uguale per tutti gli Enti; b) i finanziamenti relativi alla quota di cui alla lettera b) del comma 1 sono ripartiti fra gli enti ivi indicati sulla base delle vigenti disposizioni di legge regionale. Art. 3. Spese per il personale 1. Le somme ripartite ai sensi dell'art. 2 sono decurtate del quaranta per cento delle spese sostenute dalla Regione per il personale regionale che essa abbia messo a disposizione degli Enti locali per l'esercizio delle deleghe. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal primo gennaio 1993.