Art. 3.
                       R i p a r t i z i o n e
 
   1. Il fondo e' costituito dalle seguenti quote:
     a) quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle  prov-
ince e dal circondario di Rimini;
     b)  quota per la partecipazione alle spese sostenute dagli altri
Enti locali.
   2. La ripartizione del fondo e' effettuata dalla Giunta  regionale
con le seguenti modalita':
     a)  i  finanziamenti  relativi alla quota di cui alla lettera a)
del comma 1 sono ripartiti fra  gli  enti  indicati  sulla  base  dei
seguenti parametri:
     1) sessanta per cento in proporzione alla popolazione residente;
     2)   trenta  per  cento  in  proporzione  alla  superificie  del
territorio;
     3) dieci per cento in quota fissa uguale per tutti gli Enti;
     b) i finanziamenti relativi alla quota di cui  alla  lettera  b)
del comma 1 sono ripartiti fra gli enti ivi indicati sulla base delle
vigenti disposizioni di legge regionale.
 
                               Art. 3.
                       Spese per il personale
 
   1.  Le  somme  ripartite  ai  sensi dell'art. 2 sono decurtate del
quaranta per  cento  delle  spese  sostenute  dalla  Regione  per  il
personale  regionale  che  essa abbia messo a disposizione degli Enti
locali per l'esercizio delle deleghe.
   2. Le disposizioni di cui al  comma  1  hanno  effetto  dal  primo
gennaio 1993.