Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presenta  legge
ammontante a L. 3.000.000.000 per l'esercizio  finanziario  1992,  la
regione  Emilia-Romagna  fa  fronte  con i fondi di cui al cap. 86400
"Fondo  per  far  fronte  agli  oneri  dipendenti  da   provvedimenti
legislativi  regionali  in  corso  di  approvazione.  Spese  correnti
normali" del progetto di legge di assestamento del bilancio regionale
per l'esercizio 1992, secondo l'esatta  destinazione  prevista  dalla
voce n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al progetto di legge stesso e con
l'istituzione  di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio
che  verra'  dotato  della  necessaria  disponibilita'  in  sede   di
approvazione della legge di assestamento al bilancio 1992.
   2.   La  Giunta  regionale,  ove  necessario,  e'  autorizzata  ad
apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al  bilancio  di
competenza  e  di  cassa  per  l'esercizio  1992,  a  norma di quanto
disposto dal comma 4 dell'art. 38, della  legge  regionale  6  luglio
1977,  n.  31,  dopo l'entrata in vigore della presente legge e della
legge di assestamento del bilancio.
   3. Per gli esercizi successivi al 1992 sara' la legge  annuale  di
bilancio ad autorizzare gli oneri di cui alla presente legge, a norma
di  quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977,
n. 31.