IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. N a t u r a 1. Le Comunita' montane sono Enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la fusione dei Comuni associati.