Art. 12.
                      Competenze del Consiglio
 
   1.  Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo della Comunita'.
   2. Il Consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti  atti
fondamentali:
     a)  lo  statuto  dell'Ente,  i  regolamenti, l'ordinamento degli
uffici e dei servizi;
     b)  il  piano  pluriennale  di  sviluppo   socio-economico,   il
programma  annuale  operativo, i programmi di settore, i programmi di
opere pubbliche e i relativi piani finanziari;
     c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali
e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
     d) lo stato giuridico del personale, la  pianta  organica  e  le
relative variazioni;
     e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
     f)  l'istituzione,  i compiti e le norme sul funzionamento degli
organismi di partecipazione;
     g)  gli  atti  di  indirizzo  in  materia  di:  costituzione  di
istituzioni  e  di  aziende  speciali;  assunzione  e  concessione di
pubblici servizi; partecipazione della Comunita' montana  a  societa'
di   capitali;   affidamento  di  attivita'  o  di  servizi  mediante
convenzioni;   contrazione   di   mutui;   acquisti   e   alienazioni
immobiliari, relative permute, appalti e concessione di opere che non
siano  previste  espressamente  da  atti fondamentali del Consiglio o
che,  comunque,  non  rientrino  nell'ordinaria  amministrazione   di
funzioni  e  servizi  di competenza della Giunta, del segretario e di
altri funzionari;
     h) la disciplina generale delle tariffe  per  la  fruizione  dei
beni e servizi;
     i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse   quelle   relative   alle  locazioni  di  immobili  ed  alla
somministrazione  e  fornitura  di  beni  e   servizi   a   carattere
continuativo;
     l)   la   nomina,   la  designazione  e  la  revoca  dei  propri
rappresentanti  presso  enti,   aziende   ed   istituzioni   operanti
nell'ambito  della  Comunita'  montana  ovvero  da  essa dipendenti o
controllati, nei casi in cui la competenza del Consiglio sia prevista
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da  atti  generali  del
Consiglio,  ovvero  vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di
assicurare  la  rappresentanza  della  minoranza.  Le  nomine  e   le
designazioni  devono  essere  effettuate  entro quarantacinque giorni
dalla elezione della  Giunta  o  entro  i  termini  di  scadenza  del
precedente  incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai
sensi del comma 3 dell'art. 16.
   3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di  cui  al  presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
della  Comunita'  montana,  salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei  sessanta  giorni
successivi, a pena di decadenza.