Art. 13. Composizione della Giunta 1. La composizione della Giunta e' stabilita dallo statuto, in conformita' alle seguenti opzioni alternative: a) la Giunta e' composta dal Sindaco di ciascun Comune o da un membro di ciascuna Giunta comunale delegato dal Sindaco. In tal caso lo statuto stabilisce pure le modalita' di elezione del Presidente e di insediamento della Giunta. Il Presidente puo' essere scelto anche fra membri del Consiglio o fra cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilita'; b) la Giunta e' composta dal Presidente e da un numero pari di assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla composizione del Consiglio. Lo statuto puo' altresi' prevedere l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilita'. 2. In previsione della trasformazione della Comunita' montana in Unione di Comuni, ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, lo statuto, di norma, conforma la composizione della Giunta a quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.