Art. 13.
                      Composizione della Giunta
 
   1.  La  composizione  della  Giunta e' stabilita dallo statuto, in
conformita' alle seguenti opzioni alternative:
     a) la Giunta e' composta dal Sindaco di ciascun Comune o  da  un
membro  di ciascuna Giunta comunale delegato dal Sindaco. In tal caso
lo statuto stabilisce pure le modalita' di elezione del Presidente  e
di  insediamento della Giunta. Il Presidente puo' essere scelto anche
fra membri del Consiglio  o  fra  cittadini  non  facenti  parte  del
Consiglio,  che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita' alla
carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione
di incompatibilita';
     b) la Giunta e' composta dal Presidente e da un numero  pari  di
assessori   non  superiore  a  sei,  determinato  in  relazione  alla
composizione  del  Consiglio.  Lo  statuto  puo'  altresi'  prevedere
l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte
del  Consiglio,  che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita'
alla carica di consigliere comunale  e  che  non  versino  in  alcuna
condizione di incompatibilita'.
   2.  In  previsione della trasformazione della Comunita' montana in
Unione di Comuni, ai sensi del comma 8 dell'art.  29  della  Legge  8
giugno  1990,  n. 142, lo statuto, di norma, conforma la composizione
della Giunta a quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.