Art. 14. Competenze della Giunta 1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, del Presidente, del segretario e dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunita' montana. Lo statuto definisce le modalita' per rendere effettivo e operante tale principio.