Art. 14.
                       Competenze della Giunta
 
   1.  La  Giunta  compie  tutti  gli atti di amministrazione che non
siano riservati dalla legge al Consiglio e che  non  rientrino  nelle
competenze,  previste  dalla  legge, dallo statuto e dai regolamenti,
del Presidente, del segretario e dei funzionari dirigenti;  riferisce
annualmente  al  Consiglio  sulla  propria  attivita',  ne  attua gli
indirizzi generali e svolge attivita' propositiva e  di  impulso  nei
confronti dello stesso.
   2.  La  Giunta  esercita  le  proprie  funzioni ispirandosi ad una
visione unitaria degli interessi  dei  Comuni  che  costituiscono  la
Comunita'  montana.  Lo  statuto  definisce  le modalita' per rendere
effettivo e operante tale principio.