Art. 15.
               Elezione del Presidente e della Giunta
 
   1. Salvo quanto previsto dallo statuto in conformita' alla lettera
a)
del comma 1 dell'art. 13, il Presidente e la Giunta sono  eletti  dal
Consiglio,  nei  modi  e  nelle  forme  previste  dallo  statuto,  in
conformita' a quanto stabilito dall'art.  34  della  Legge  8  giugno
1990, n. 142.
   2.  L'elezione  e'  effettuata nella seduta in cui il Consiglio si
insedia o nella prima  seduta  successiva  a  quella  in  cui  si  e'
verificata  la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni
caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre  i  sessanta  giorni
successivi  a  tali  date.  Scaduto  questo  termine, i Consigli che,
nonostante diffida della Giunta regionale, persistano a non adempiere
nei successivi due mesi, sono sciolti.
   3.  L'elezione  deve  avvenire  sulla   base   di   un   documento
programmatico,  sottoscritto  da  almeno  un  terzo  dei  consiglieri
assegnati alla Comunita' montana, contenente la lista  dei  candidati
alle  cariche di Presidente e di assessore, a seguito di un dibattito
sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
   4. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza  assoluta
dei  consiglieri assegnati alla Comunita' montana. A tal fine vengono
indette tre successive votazioni,  da  tenersi  in  distinte  sedute,
entro  il  termine  di  cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si
raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto.
   5. La convocazione del Consiglio per l'elezione del  Presidente  e
della Giunta e' disposta dal consigliere piu' anziano secondo l'eta'.
La  prima  convocazione  e' disposta entro dieci giorni dalla data in
cui  sono  pervenute   tutte   le   comunicazioni   di   nonina   dei
rappresentanti  dei  Comuni  o  dalla data in cui si e' verificata la
vacanza o sono state accettate le dimissioni.
   6. Le adunanze  di  cui  ai  commi  4  e  5  sono  presiedute  dal
consigliere piu' anziano secondo l'eta'.
   7.  Le  deliberazioni  di  nomina  del  Presidente e della Giunta,
conformemente a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 34 della Legge
n. 142 del 1990, diventano esecutive se entro tre  giorni  dall'invio
all'organo  regionale  di controllo non intervenga l'annullamento per
vizio di legittimita'.