Art. 16. Il P r e s i d e n t e 1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonche' all'esecuzione degli atti. 2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresi' all'espletamento di tutte le funzioni della Comunita' montana. 3. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lettera 1) del comma 2 dell'art. 12, vi provvede il Presidente nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione col Consiglio che deve essere all'uopo consultato e informato dei provvedimenti assunti nella prima seduta utile. Nel caso in cui neppure il Presidente provveda, l'organo regionale di controllo, in analogia con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, adotta i provvedimenti sostitutivi nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni.