Art. 16.
                       Il P r e s i d e n t e
 
   1.  Il  Presidente  rappresenta  l'ente,  convoca  e  presiede  il
Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento  dei  servizi  e
degli uffici nonche' all'esecuzione degli atti.
   2.  Esercita  le  funzioni  a  lui  attribuite  dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti e sovraintende altresi' all'espletamento di
tutte le funzioni della Comunita' montana.
   3. Nel caso in cui il Consiglio non  effettui  le  nomine  di  sua
competenza  nei termini e nei modi di cui alla lettera 1) del comma 2
dell'art. 12, vi  provvede  il  Presidente  nel  termine  massimo  di
quindici  giorni,  nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione
col Consiglio che deve essere all'uopo  consultato  e  informato  dei
provvedimenti  assunti  nella  prima  seduta  utile.  Nel caso in cui
neppure il Presidente provveda, l'organo regionale di  controllo,  in
analogia  con  quanto previsto dal comma 5 dell'art. 36 della Legge 8
giugno 1990, n. 142, adotta i provvedimenti sostitutivi  nel  termine
perentorio dei successivi sessanta giorni.