Art. 19. D i m i s s i o n i 1. Quando la Giunta e' costituita nel modo stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 le dimissioni del Presidente, della Giunta o degli assessori sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate. 2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la meta' degli assessori determinano di diritto le dimissioni o la decadenza dell'intera Giunta. 3. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.