Art. 19.
                         D i m i s s i o n i
 
   1. Quando la Giunta e' costituita nel modo stabilito dalla lettera
b)  del  comma  1  dell'art.  13  le dimissioni del Presidente, della
Giunta o degli assessori sono indirizzate al  Consiglio.  Esse  hanno
effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
   2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del
Presidente o di oltre la meta' degli assessori determinano di diritto
le dimissioni o la decadenza dell'intera Giunta.
   3.  Dopo  la  scadenza  del  Consiglio e dopo l'approvazione della
mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del  Presidente
e  della  Giunta,  gli  stessi provvedono solo agli atti di ordinaria
amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della  nuova
Giunta.