Art. 2.
                        Autonomia statutaria
 
   1.  Le Comunita' montane hanno autonomia statutaria in armonia con
le leggi statali e regionali.
   2. Lo statuto,  nei  limiti  dei  principi  fissati  dalla  legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in
particolare  determina  le  attribuzioni  degli organi, l'ordinamento
degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di  collaborazione  fra
Comunita' montane e altri Enti locali, della partecipazione popolare,
dell'accesso  dei  cittadini  alle  informazioni  ed  ai procedimenti
amministrativi. Determina altresi' la sede e la  denominazione  della
Comunita' montana.
   3.  Lo  statuto,  in  sede  di  prima votazione, e' deliberato dal
Consiglio della Comunita' montana con  il  voto  favorevole  dei  due
terzi  dei  consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute  da  tenersi
entro  trenta  giorni  e  lo  statuto e' approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta  dei  consiglieri
assegnati.  Le  disposizioni  di  cui  al presente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
   4. Dopo l'espletamento  del  controllo  da  parte  del  competente
organo  regionale,  lo statuto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione ed e' affisso all'Albo pretorio  dell'ente  per  trenta
giorni  consecutivi.  Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   5.  Il Consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla data di
costituzione della Comunita' montana. In  caso  di  mancata  adozione
dell'atto   deliberativo  entro  tale  scadenza,  il  Consiglio  che,
nonostante diffida, persista a non adempiere nei  successivi  quattro
mesi, viene sciolto.