Art. 20.
                     Funzionamento degli organi
 
   1.  Il  funzionamento  degli organi, con particolare riguardo alle
modalita' di convocazione,  al  numero  legale,  al  procedimento  di
discussione  e  di  deliberazione,  e'  disciplinato  da  un apposito
regolamento in base ai principi  stabiliti  dalla  presente  legge  e
dallo statuto.