Art. 21. Rimozione e sospensione di amministratori di Comunita' montane 1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Comunita' montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalita' di cui all'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.