Art. 23.
                           Partecipazione
 
   1. Le Comunita' montane valorizzano le libere forme associative  e
promuovono     organismi     di    partecipazione    dei    cittadini
all'amministrazione comunitaria  e  in  particolare  al  processo  di
formazione dei piani, anche sulla base di ciascun Comune che fa parte
della  Comunita'  montana. I rapporti con tali forme associative, con
particolare riguardo al  concorso  delle  organizzazioni  sociali  ed
economiche  presenti  sul  territorio  al  processo di formazione dei
piani, sono disciplinati dallo statuto.