Art. 25. Piano pluriennale di sviluppo socio-economico 1. La Comunita' montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che ha durata quinquennale e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento. 2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si basa sulle indicazioni, le norme e gli obiettivi di sviluppo delineati nel piano territoriale di coordinamento ed e' costituito: a) dal quadro di riferimento, che contiene l'analisi degli elementi di specificita' dell'area montana; b) dal piano pluriennale delle opere e degli interventi, che individua e illustra i progetti di scala sovracomunale prioritari per lo sviluppo dell'area. 3. Ai fini dell'individuazione delle opere e degli interventi prioritari da inserire nel piano pluriennale sono attivate modalita' di valutazione dei differenti progetti, esercitate in collaborazione tra la Comunita' montana e la Provincia. 4. Con legge regionale possono essere affidate alle Comunita' montane specifiche funzioni in materia di elaborazioni dei piani di settore, che rappresentano specificazione ed approfondimento dei piani settoriali di scala regionale ovvero provinciale.