Art. 25.
            Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
 
   1.  La  Comunita'  montana adotta il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico, che ha durata quinquennale e rappresenta, per ambito
territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee  e
degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.
   2.  Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si basa sulle
indicazioni, le norme e gli obiettivi di sviluppo delineati nel piano
territoriale di coordinamento ed e' costituito:
     a) dal quadro  di  riferimento,  che  contiene  l'analisi  degli
elementi di specificita' dell'area montana;
     b)  dal  piano  pluriennale  delle opere e degli interventi, che
individua e illustra i progetti di scala sovracomunale prioritari per
lo sviluppo dell'area.
   3. Ai fini dell'individuazione  delle  opere  e  degli  interventi
prioritari  da inserire nel piano pluriennale sono attivate modalita'
di valutazione dei differenti progetti, esercitate in  collaborazione
tra la Comunita' montana e la Provincia.
   4.  Con  legge  regionale  possono  essere affidate alle Comunita'
montane specifiche funzioni in materia di elaborazioni dei  piani  di
settore,  che  rappresentano  specificazione  ed  approfondimento dei
piani settoriali di scala regionale ovvero provinciale.