Art. 27.
   Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico
 
   1.  Il  piano  pluriennale di sviluppo socio-economico e' adottato
dal Consiglio della Comunita' montana.
   2. Il piano e' depositato presso  la  sede  dell'ente  per  trenta
giorni  per la libera consultazione e successivamente e' trasmesso in
copia,   unitamente   alle    eventuali    osservazioni    pervenute,
all'Amministrazione provinciale, per l'approvazione. Al deposito deve
essere data adeguata pubblicita'.
   3.  La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano,
ne verifica la conformita' al  piano  territoriale  di  coordinamento
ovvero ad eventuali progetti operativi approvati.
   4.  La  Provincia puo' altresi' approvare il piano non conforme al
piano  territoriale  di  coordinamento  o  agli  eventuali   progetti
territoriali operativi approvati subordinando l'efficacia delle parti
non  conformi  alla approvazione delle opportune varianti al piano di
coordinamento o ai progetti territoriali.
   5. Il termine di cui al comma 3 e' interrotto per una  sola  volta
se prima della sua scadenza la Provincia solleva obiezioni o richiede
chiarimenti  e  comincia  a  decorrere  per  intero dal giorno in cui
pervengono i chiarimenti. La Provincia approva il piano  di  sviluppo
anche   apportando  d'ufficio  le  modifiche  necessarie  a  renderlo
coerente col piano territoriale di coordinamento ovvero con eventuali
progetti operativi approvati.
   6. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la  Provincia
abbia  provveduto all'approvazione del piano ai sensi dei commi 3 e 4
il piano e' da intendersi approvato. In  tal  caso  la  Provincia  ha
l'obbligo di avviare le eventuali procedure di variante.