Art. 29.
                        Autonomia finanziaria
 
   1.  Le  Comunita'  montane  hanno autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento
della finanza pubblica e in base alle  norme  dell'ordinamento  della
finanza locale, che si applica anche alle Comunita' montane.
   2.  I  provvedimenti  con  i  quali alle Comunita' montane vengono
affidate  funzioni  amministrative  per  i  servizi   di   competenza
regionale  o  comunale  devono  regolare  anche  i  relativi rapporti
finanziari, assicurando le risorse necessarie.
   3. La finanza delle Comunita' montane e' costituita da:
     a) traferimento correnti dallo Stato e dalla Regione;
     b) quote dei comuni che fanno parte della Comunita' montana;
     c) tasse e diritti per servizi pubblici;
     d) tasferimenti comunitari, statali e  regionali  per  spese  di
investimento;
     e) trasferimenti dalla Regione, dalla provincia e dai comuni per
l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
     f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
     g)  ricorso  al  credito nell'ambito delle norme stabilite dalla
legislazione statale per gli Enti locali;
     h) altre entrate.