Art. 29. Autonomia finanziaria 1. Le Comunita' montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunita' montane. 2. I provvedimenti con i quali alle Comunita' montane vengono affidate funzioni amministrative per i servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie. 3. La finanza delle Comunita' montane e' costituita da: a) traferimento correnti dallo Stato e dalla Regione; b) quote dei comuni che fanno parte della Comunita' montana; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) tasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento; e) trasferimenti dalla Regione, dalla provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali; h) altre entrate.