Art. 32.
         Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali
            attribuite o delegate alle Comunita' montane
 
   1.  Le  spese  relative  all'esercizio  delle  funzioni  regionali
attribuite  o  delegate  alle  Comunita'  montane sono a carico della
Regione.
   2. A tal  fine  e'  costituito  un  fondo  alla  cui  ripartizione
provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle
singole leggi di settore.