Art. 32. Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunita' montane 1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunita' montane sono a carico della Regione. 2. A tal fine e' costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.