Art. 33.
          Contributi per incentivare l'esercizio associato
        di funzioni comunali da parte delle Comunita' montane
 
   1.  La  Giunta regionale stabilisce i tempi, i criteri e le proce-
dure  per  il  riparto  dei  fondi   finalizzati   all'incentivazione
dell'esercizio   associato   di  funzioni  comunali  da  parte  delle
Comunita'  montane.   La   presentazione   di   appositi   piani   di
ristrutturazione  e  di  adeguamento  delle  piante  organiche  delle
singole Comunita' montane e  dei  relativi  comuni  membri,  previsti
dall'art.  43,  e'  condizione  per  accedere ai contributi di cui al
presente articolo.
   2. La Giunta regionale, sulla base  delle  richieste  pervenute  e
previa  valutazione  dei piani di ristrutturazione e di adegumento di
cui al comma 1, delibera il piano di riparto.