Art. 33. Contributi per incentivare l'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunita' montane 1. La Giunta regionale stabilisce i tempi, i criteri e le proce- dure per il riparto dei fondi finalizzati all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunita' montane. La presentazione di appositi piani di ristrutturazione e di adeguamento delle piante organiche delle singole Comunita' montane e dei relativi comuni membri, previsti dall'art. 43, e' condizione per accedere ai contributi di cui al presente articolo. 2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute e previa valutazione dei piani di ristrutturazione e di adegumento di cui al comma 1, delibera il piano di riparto.