Art. 35.
                   Contributi per il finanziamento
           di progetti di sviluppo di scala sovracomunale
 
   1.  Per  il  finanziamento  dei  progetti  di  sviluppo  di  scala
sovracomunale inseriti nei piani pluriennali di opere e di interventi
delle Comunita' montane  la  Regione  provvede  con  i  finanziamenti
autorizzati  dalle leggi settoriali, secondo le modalita' e le proce-
dure stabilite dalle leggi stesse.