Art. 35. Contributi per il finanziamento di progetti di sviluppo di scala sovracomunale 1. Per il finanziamento dei progetti di sviluppo di scala sovracomunale inseriti nei piani pluriennali di opere e di interventi delle Comunita' montane la Regione provvede con i finanziamenti autorizzati dalle leggi settoriali, secondo le modalita' e le proce- dure stabilite dalle leggi stesse.