Art. 36.
     Fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo
 
   1. Il fondo e' ripartito per il sessanta per cento in  proporzione
alla superfice delle Comunita' montane e per il quaranta per cento in
proporzione   alla   popolazione.   Al  riparto  provvede  la  Giunta
regionale.