Art. 37. Fondo regionale per la montagna 1. E' istituito il fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione. 2. Il fondo finanzia progetti d'interesse sovracomunale, promossi da soggetti pubblici e presentati alla Regione dalle Comunita' montane, rientranti nelle materie di competenza regionale e aventi carattere di integrazione con altri progetti inseriti o meno in programmi pubblici approvati. 3. I progetti debbono prevedere investimenti atti a garantire il raggiungimento di uno o piu' dei seguenti obiettivi: a) influire positivamento e congruamente per il rafforzamento della struttura produttiva dell'area montana, intervenendo in settori rilevanti per tale area; b) promuovere la valorizzazione dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse locali; c) favorire il risparmio di risorse limitate; d) migliorare, qualificare e razionalizzare la dotazione delle infrastrutture e dei servizi. 4. La Giunta regionale, sentita la Conferenza delle Comunita' montane, fissa le modalita' di approvazione dei progetti e di concessione dei contributi.