Art. 37.
                   Fondo regionale per la montagna
 
   1.  E'  istituito  il  fondo  regionale per la montagna al fine di
incentivare la realizzazione di opere e di interventi  di  preminente
interesse per le aree montane della Regione.
   2.  Il fondo finanzia progetti d'interesse sovracomunale, promossi
da soggetti  pubblici  e  presentati  alla  Regione  dalle  Comunita'
montane,  rientranti  nelle  materie di competenza regionale e aventi
carattere di integrazione con  altri  progetti  inseriti  o  meno  in
programmi pubblici approvati.
   3.  I  progetti debbono prevedere investimenti atti a garantire il
raggiungimento di uno o piu' dei seguenti obiettivi:
     a) influire positivamento e congruamente  per  il  rafforzamento
della struttura produttiva dell'area montana, intervenendo in settori
rilevanti per tale area;
     b)  promuovere la valorizzazione dell'ambiente e l'uso razionale
delle risorse locali;
     c) favorire il risparmio di risorse limitate;
     d) migliorare, qualificare e razionalizzare la  dotazione  delle
infrastrutture e dei servizi.
   4.  La  Giunta  regionale,  sentita  la Conferenza delle Comunita'
montane, fissa  le  modalita'  di  approvazione  dei  progetti  e  di
concessione dei contributi.