Art. 38.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge la
regione Emilia-Romagna fa fronte:
     a) per quanto riguarda gli interventi di cui agli  articoli  31,
33  e  34  della  presente  legge, mediante l'istituzione di appositi
capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno datati
della necessaria disponibilita' in sede di approvazione  della  legge
annuale  di  bilancio,  a  norma dell'art. 11 della legge regionale 6
luglio 1977, n. 31;
     b) per quanto  riguarda  gli  interventi  di  cui  all'art.  32,
nell'ambito  dei finanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di
bilancio per le singole leggi di settore;
     c) per quanto  riguarda  gli  interventi  di  cui  all'art.  35,
mediante l'utilizzo dei fondi destinati al finanziamento dei progetti
ricompresi  nei programmi di settore, nell'ambito dei finanziamenti e
con le modalita' previste dalle singole leggi di settore;
     d) per quanto  riguarda  gli  interventi  di  cui  all'art.  36,
mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul cap. 03450 del
bilancio  annuale  di  previsione  sulla  base delle assegnazioni che
verranno disposte annualmente dallo Stato ai  sensi  della  legge  23
marzo 1981, n. 93;
     e)  per  quanto  riguarda  gli  interventi previsti all'art. 37,
mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa  del
bilancio  regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita'
con  specifiche  autorizzazioni  di  spesa  disposte   in   sede   di
approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13-
bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.