Art. 39. Revisione economico-finanziaria 1. Il Consiglio della Comunita' montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili oppure nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri. 2. Il revisore dura in carica tre anni, non e' revocabile salvo inadempienze e puo' essere nuovamente nominato per una sola volta. 3. Il revisore, nei modi e con le facolta' e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.