Art. 39.
                   Revisione economico-finanziaria
 
   1.  Il Consiglio della Comunita' montana nomina, con voto palese e
a maggioranza dei componenti del Consiglio, un  revisore  dei  conti,
che  deve  essere  scelto  tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili  oppure  nell'albo  dei  dottori   commercialisti   o   dei
ragionieri.
   2.  Il  revisore  dura in carica tre anni, non e' revocabile salvo
inadempienze e puo' essere nuovamente nominato per una sola volta.
   3. Il revisore, nei modi e con le facolta' e  i  doveri  stabiliti
dalla  legge,  dallo  statuto  e  dal  regolamento,  collabora con il
Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarita' contabile e  finanziaria  della  gestione
dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della  gestione,  redigendo  apposita  relazione  che  accompagna  la
proposta di deliberazione consiliare del conto  consuntivo;  in  tale
relazione  esprime  rilievi  e  proposte  tendenti  a  conseguire una
migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.