Art. 4.
                           F u n z i o n i
 
   1. Le Comunita' montane esercitano  funzioni  ad  esse  attribuite
dalle  leggi  dello  Stato  e  della  Regione e funzioni delegate dai
Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
   2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunita' montane
funzioni  nei  settori  dell'agricoltura,  della forestazione e della
difesa del suolo.
   3. La Regione puo' delegare ulteriori funzioni a Comunita' montane
di  un  ambito  provinciale,   in   considerazione   di   particolari
opportunita'  derivanti da specifiche condizioni e realta' delle zone
montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.
   4.  Possono  altresi'  essere  delegate  alle  Comunita'   montane
funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta
della   provincia   interessata,  formulata  con  il  consenso  delle
Comunita' montane, provvede la Giunta regionale mediante  convenzioni
con la Provincia stessa.