Art. 4. F u n z i o n i 1. Le Comunita' montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. 2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunita' montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo. 3. La Regione puo' delegare ulteriori funzioni a Comunita' montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunita' derivanti da specifiche condizioni e realta' delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso. 4. Possono altresi' essere delegate alle Comunita' montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunita' montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni con la Provincia stessa.