Art. 40. Organizzazione degli uffici e del personale 1. Le Comunita' montane, con il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, stabiliscono la dotazione organica del personale e, in conformita' allo statuto, disciplinano l'organizzazione dei servizi e degli uffici in base ai criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilita' gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabilisce le modalita' dell'attivita' di coordinamento tra il segretario dell'Ente e gli stessi. 2. Spetta ai dirigenti dei servizi e degli uffici secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti, i quali si devono uniformare al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita ai dirigenti. 3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi della Comunita' montana. Ai dirigenti spettano, in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilita' sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti. 4. I dirigenti sono direttamento responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 5. Lo statuto puo' provvedere, determinando puntualmente le fattispecie, che per ragioni particolari e in casi rigorosamente limitati, la copertura dei posti di responsabile di servizio o di ufficio, di altre qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire, con provvedimento motivato, mediante contratto a tempo determinato o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalita' e secondo i termini fissati dallo statuto. Il rinnovo degli incarichi, alla loro scadenza, e' disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonche' al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti dal dirigente medesimo. L'interruzione anticipata dell'incarico puo' esere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico. 7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'. 8. La responsabilita', le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato. 9. Le Comunita' montane istituiscono una commissione di disciplina, presieduta dal Presidente o da un suo delegato e composta dal segretario e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalita' stabilite dal regolamento.