Art. 40.
             Organizzazione degli uffici e del personale
 
   1. Le Comunita' montane, con il regolamento per l'organizzazione e
il  funzionamento  degli  organi  e  degli  uffici,  stabiliscono  la
dotazione  organica  del  personale  e,  in conformita' allo statuto,
disciplinano l'organizzazione dei servizi e degli uffici in  base  ai
criteri  di  autonomia,  funzionalita'  ed economicita' di gestione e
secondo  principi   di   professionalita'   e   responsabilita'.   Il
regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilita'
gestionale  per  l'attuazione  degli  obiettivi  fissati dagli organi
dell'Ente e stabilisce le modalita' dell'attivita'  di  coordinamento
tra il segretario dell'Ente e gli stessi.
   2.  Spetta  ai  dirigenti  dei  servizi  e  degli uffici secondo i
criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti,  i  quali
si  devono uniformare al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo  spettano  agli  organi   elettivi   mentre   la   gestione
amministrativa e' attribuita ai dirigenti.
   3.  Spettano  ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di
atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge  e
lo  statuto  espressamente  non riservino agli organi della Comunita'
montana. Ai dirigenti spettano, in particolare, secondo le  modalita'
stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso, la responsabilita' sulle procedure d'appalto e di concorso,
la stipulazione dei contratti.
   4.  I  dirigenti sono direttamento responsabili, in relazione agli
obiettivi   dell'Ente,    della    correttezza    amministrativa    e
dell'efficienza della gestione.
   5.  Lo  statuto  puo'  provvedere,  determinando  puntualmente  le
fattispecie, che per ragioni  particolari  e  in  casi  rigorosamente
limitati,  la  copertura  dei  posti di responsabile di servizio o di
ufficio, di altre qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
possa avvenire, con  provvedimento  motivato,  mediante  contratto  a
tempo  determinato  o,  eccezionalmente,  di  diritto  privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
   6.  Gli  incarichi  di direzione di aree funzionali possono essere
conferiti a tempo determinato, con le modalita' e secondo  i  termini
fissati   dallo  statuto.  Il  rinnovo  degli  incarichi,  alla  loro
scadenza, e' disposto con provvedimento  motivato,  che  contiene  la
valutazione  dei  risultati  ottenuti  dal  dirigente in relazione al
conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonche'
al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti
dal dirigente medesimo. L'interruzione anticipata dell'incarico  puo'
esere  disposta  con  provvedimento  motivato  quando  il livello dei
risultati   conseguiti   dal   dirigente   risulti   inadeguato.   Il
conferimento  degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di
un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la  conclusione  o
l'interruzione dell'incarico.
   7.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a termine il
regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad  alto  contenuto
di professionalita'.
   8.  La  responsabilita',  le  sanzioni  disciplinari e il relativo
procedimento, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio
sono regolati secondo le norme  previste  per  gli  impiegati  civili
dello Stato.
   9.   Le   Comunita'   montane   istituiscono  una  commissione  di
disciplina, presieduta dal Presidente o da un suo delegato e composta
dal segretario e da un dipendente designato all'inizio di  ogni  anno
dal   personale   dell'Ente   secondo   le  modalita'  stabilite  dal
regolamento.