Art. 43.
               Mobilita' e trasferimento del personale
 
   1.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  o  la  gestione dei servizi
attribuiti o delegati le  Comunita'  montane,  di  norma,  provvedono
mediante  l'utilizzazione  di  personale trasferito o comandato dagli
enti ai quali funzioni e  servizi  appartenevano.  In  ogni  caso  il
personale   ad   essi  adibito  deve  essere  posto  alle  dipendenze
funzionali delle Comunita' montane.
   2. Quando l'esercizio delle funzioni o  la  gestione  dei  servizi
viene attribuito o delegato dai Comuni, questi e le Comunita' montane
devono  provvedere ad adeguare le rispettive piante organiche, tenuto
anche conto  della  migliore  organizzazione  delle  funzioni  e  dei
servizi che il nuovo livello in cui essi vengono organizzati consente
di  realizzare.  Comuni e Comunita' montane predispongono a tal fine,
d'intesa tra loro, un piano  di  ristrutturazione  e  di  adeguamento
delle  rispettive  piante  organiche,  il quale, a norma dell'art. 33
costituisce condizione per l'erogazione dei contributi ivi previsti.