Art. 43. Mobilita' e trasferimento del personale 1. Per l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi attribuiti o delegati le Comunita' montane, di norma, provvedono mediante l'utilizzazione di personale trasferito o comandato dagli enti ai quali funzioni e servizi appartenevano. In ogni caso il personale ad essi adibito deve essere posto alle dipendenze funzionali delle Comunita' montane. 2. Quando l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi viene attribuito o delegato dai Comuni, questi e le Comunita' montane devono provvedere ad adeguare le rispettive piante organiche, tenuto anche conto della migliore organizzazione delle funzioni e dei servizi che il nuovo livello in cui essi vengono organizzati consente di realizzare. Comuni e Comunita' montane predispongono a tal fine, d'intesa tra loro, un piano di ristrutturazione e di adeguamento delle rispettive piante organiche, il quale, a norma dell'art. 33 costituisce condizione per l'erogazione dei contributi ivi previsti.