Art. 44.
                Costituzione provvisoria degli organi
 
   1.  Nella  fase  di  prima  attuazione  della  presente  legge  il
Consiglio  della  Comunita' montana e' composto di tre rappresentanti
per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della  Comunita'
montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.
   2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e,
a   tal   fine,   il  voto  deve  essere  limitato  a  due  nomi.  Il
rappresentante  della  minoranza  deve  essere  rappresentante  della
stessa,  con esclusione, a pena di nullita' della elezione, di ogni e
qualsiasi interferenza della maggioranza.
   3. In caso di cessazione dalla  carica  per  qualsiasi  causa  dei
componenti  del  Consiglio,  non si procede alla loro sostituzione, a
meno che il Consiglio non si riduca alla meta' dei  suoi  componenti.
In  tal  caso  si  procede  al  rinnovo  dell'intero  Consiglio entro
quindici giorni dal verificarsi della  causa  dell'ultima  cessazione
dalla carica.
   4.  Il  Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla
scadenza della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni che fanno
parte della Comunita'  montana  ed  esercita  le  sue  funzioni  fino
all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e
nei modi stabiliti dallo statuto.
   5.  Sempre nella prima fase di attuazione della presente legge, la
Giunta e' composta dal Presidente e da quattro assessori, per la  cui
elezione   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'art. 15.