Art. 47.
                Adempimenti del Consiglio provvisorio
                    nella seduta di insediamento
 
   1. In sede di  prima  attuazione,  della  presente  legge  e  fino
all'approvazione  degli statuti, in conformita' alle cui disposizioni
saranno eletti il Presidente e la Giunta,  il  Consiglio  provvisorio
della Comunita' montana, nella seduta di insediamento:
     a)   nomina  un'apposita  commissione  per  la  redazione  dello
statuto, stabilendo previamente la  composizione  della  commissione,
della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonche' le
procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto;
     b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori.
   2.  La  commissione  per  lo  statuto  e' eletta a maggioranza dei
quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non
risulta eletta si procede, mediante  convocazione  effettuata  seduta
stante  dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni
immediatamente  successivi,  ad  una  terza  votazione  in   cui   e'
necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in
questa  votazione  deve  essere  assicurata  la  rappresentanza della
minoranza e a tal fine il voto  deve  essere  palese  e  limitato  ai
quattro  quinti  dei membri della commissione, con arrotondamento per
difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione
diretta della minoranza stessa, con esclusione di  ogni  e  qualsiasi
interferenza della maggioranza, pena la nullita' dell'elezione.
   3.  La  nomina  della  commissione  per  lo  statuto  deve  essere
effettuata  nei  termini  stabiliti  dal  comma  2.  La  nomina   del
Presidente  e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata
nella seduta  di  insediamento.  Ove  non  si  provveda  nei  termini
indicati,  i  Consigli  che,  nonostante  diffida,  persistano  a non
adempiere nei successivi due mesi, sono sciolti.