Art. 47. Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento 1. In sede di prima attuazione, della presente legge e fino all'approvazione degli statuti, in conformita' alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunita' montana, nella seduta di insediamento: a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonche' le procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto; b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori. 2. La commissione per lo statuto e' eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui e' necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullita' dell'elezione. 3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consigli che, nonostante diffida, persistano a non adempiere nei successivi due mesi, sono sciolti.