Art. 48. A b r o g a z i o n i 1. Sono abrogate la L.R. 17 agosto 1973, n. 30 (Costituzione e funzionamento delle Comunita' montane in applicazione della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna") e la L.R. 12 agosto 1974, n. 39 (Contributo alle Comunita' montane per le necessita' finanziarie di primo impianto e di avvio). 2. E' altresi' abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 5 gennaio 1993 Il vicepresidente: BERSANI