Art. 48.
                        A b r o g a z i o n i
 
   1.  Sono  abrogate  la  L.R. 17 agosto 1973, n. 30 (Costituzione e
funzionamento delle Comunita' montane in applicazione della  Legge  3
dicembre  1971,  n.  1102  recante "Nuove norme per lo sviluppo della
montagna") e la L.R. 12 agosto 1974, n. 39 (Contributo alle Comunita'
montane per le necessita' finanziarie di primo impianto e di avvio).
   2. E' altresi' abrogata ogni altra norma  regionale  incompatibile
con le disposizioni della presente legge.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 5 gennaio 1993
 
                     Il vicepresidente: BERSANI