Art. 5.
        Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali
 
   1.  Le  funzioni  ed  i  servizi  che  i  Comuni montani intendono
esercitare in forma associata, in base a criteri di  buon  andamento,
economicita'  ed efficienza della gestione, possono essere esercitati
da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25  della  Legge  8  giugno
1990,  n. 142 o dalle Comunita' montane, di cui i Comuni montani sono
membri. In  caso  di  concidenza  del  livello  di  associazione  con
l'intero ambito di una Comunita' montana, l'esercizio associato delle
funzioni  e  dei  servizi  e' comunque affidato alla stessa Comunita'
montana. A tale specifico livello di associazione non possono  essere
costituiti consorzi.
   2.  L'atto  di  associazione  definisce  i  fini e la durata della
gestione  associata  delle  funzioni  e  dei  servizi,  le  forme  di
collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro
aspetto  utile  a  regolare  i rapporti tra i soggetti associati e la
Comunita' montana.
   3. Nel caso di gestione dei servizi e delle  funzioni  di  livello
provinciale  o  di  vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti
territoriali della Comunita' montana, questa, con  il  suo  consenso,
puo'  essere  delegata  dai  Comuni  che  ne fanno parte ad aderire a
consorzi fra Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge
8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione di  ogni
singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunita' montana e' in
tal caso membro dell'assemblea del consorzio ai sensi del comma 4 del
suddetto art. 25.
   4.  La Comunita' montana non puo' aderire a un consorzio del quale
facciano parte Comuni che contribuiscono la Comunita' montana stessa,
salvo che per la gestione dei parchi. In tal  caso,  quando  l'ambito
territoriale  del parco coincide in tutto o in parte con quello della
Comunita' montana,  d'intesa  tra  la  Provincia  e  tutti  gli  enti
interessati,   la  gestione  del  parco  puo'  essere  delegata  alla
Comunita' montana.