Art. 5. Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali 1. Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicita' ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 o dalle Comunita' montane, di cui i Comuni montani sono membri. In caso di concidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una Comunita' montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e' comunque affidato alla stessa Comunita' montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti consorzi. 2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunita' montana. 3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello provinciale o di vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti territoriali della Comunita' montana, questa, con il suo consenso, puo' essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a consorzi fra Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunita' montana e' in tal caso membro dell'assemblea del consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25. 4. La Comunita' montana non puo' aderire a un consorzio del quale facciano parte Comuni che contribuiscono la Comunita' montana stessa, salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della Comunita' montana, d'intesa tra la Provincia e tutti gli enti interessati, la gestione del parco puo' essere delegata alla Comunita' montana.