Art. 8.
                      Unione di Comuni montani
 
   1.  La  fusione di tutti o parte dei Comuni, di cui all'art. 1, si
realizza  favorendo   l'Unione   dei   Comuni   montani   contermini,
appartenenti  alla  stessa provincia, ferma restando la promozione in
generale di tali forme associative ai sensi del comma 8 dell'art.  26
della  Legge  8  giugno  1990,  n.  142.  Le Unioni di Comuni possono
costituirsi fra tutti o parte dei  Comuni  membri  di  una  Comunita'
montana.  Ai  sensi  del  comma 8 dell'art. 29 della Legge n. 142 del
1990, la Comunita' montana  puo'  essere  trasformata  in  Unione  di
Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione.
   2.  In  tutti  i  casi  in  cui  la  costituzione  dell'Unione sia
deliberata da Comuni che non fanno  parte  di  una  stessa  Comunita'
montana, ovvero da Comuni montani e da Comuni contermini non montani,
si   procede   con   legge   regionale  alla  modifica  degli  ambiti
territoriali  preesistenti,  frazionando  o  accorpando  gli   ambiti
territoriali  preesistenti,  ovvero  includendo nuovi Comuni ai sensi
del comma 3 dell'art. 28 della Legge n. 142 del 1990.
   3.  L'Unione  di  Comuni  costituita  per   trasformazione   della
Comunita'  montana, oltre all'esercizio di una pluralita' di funzioni
o di servizi determinati dall'atto  costitutivo,  esercita  tutte  le
funzioni che a qualsiasi titolo spettano alle Comunita' montane.
   4.  La  trasformazione della Comunita' montana in Unione di Comuni
non priva quest'ultima  dei  benefici  e  degli  interventi  speciali
stabiliti per le Comunita' montane e per la montagna.
   5.  Ai sensi della presente legge la Regione eroga contributi alle
Unioni di Comuni costituite ai sensi del presente articolo.
   6. In caso di trasformazione di una Comunita' montana in Unione di
Comuni le deliberazioni dei  singoli  Consigli  comunali  concernenti
l'approvazione  dell'atto  costitutivo  e del regolamento dell'Unione
sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che  con  proprio
decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della Comunita' montana in
Unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.