Art. 2.
                Determinazione delle piante organiche
                    del rapporto a tempo parziale
 
   1.  La  determinazione  delle  unita' di personale da destinare al
tempo parziale non puo' superare il venti per cento  della  dotazione
organica  di  personale  a tempo pieno ed e' suddivisa per qualifiche
funzionali e per profili professionali.
   2. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale  stabilisce
con  propria  deliberazione,  previa contrattazione decentrata con le
organizzazioni sindacali aziendali ovvero, in quanto costituiti,  con
gli   organismi   rappresentativi  dei  dipendenti  eletti  ai  sensi
dell'art. 17 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, il numero dei  posti
in organico utilizzabili nell'anno successivo per rapporti di impiego
a  tempo  parziale,  le  relative  qualifiche  funzionali e i profili
professionali, nell'ambito della percentuale massima di cui al  comma
1,  e le strutture organizzative in cui insistono tali posti: ad ogni
posto a tempo pieno corrispondono due unita' a tempo parziale.
   3.  Il  contingente  determinato  ai  sensi   del   comma   2   e'
prioritariamente  destinato  al  personale di ruolo a tempo pieno che
richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.
   4. I posti eventualmente non coperti dal  personale  di  ruolo  in
servizio  sono  conferiti  in applicazione della normativa vigente in
materia di assunzione di personale a tempo pieno.