Art. 3. Criteri di individuazione delle figure professionali 1. Il rapporto di impiego a tempo parziale puo' essere costituito relativamente ai posti propri delle qualifiche funzionali dalla II alla VIII comprese. 2. Tale rapporto non e' attuabile nei confronti dei dipendenti che svolgono, sulla base di formali provvedimenti della Giunta regionale, funzioni ispettive ovvero di direzione di Unita' operative organiche di cui alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44.