Art. 3.
        Criteri di individuazione delle figure professionali
 
   1. Il rapporto di impiego a tempo parziale puo' essere  costituito
relativamente  ai  posti  propri delle qualifiche funzionali dalla II
alla VIII comprese.
   2. Tale rapporto non e' attuabile nei confronti dei dipendenti che
svolgono, sulla base di formali provvedimenti della Giunta regionale,
funzioni ispettive ovvero di direzione di Unita' operative  organiche
di cui alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44.