Art. 4. Orario di lavoro e tipologie del rapporto a tempo parziale 1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale e' pari al cinquanta per cento di quella stabilita per il rapporto a tempo pieno. 2. La disciplina del rapporto a tempo parziale e' diretta al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una piu' puntuale erogazione dei servizi e per un piu' funzionale rapporto con l'utenza in orario sia antimeridiano che pomeridiano. 3. L'articolazione della prestazione di servizio nell'ambito dell'orario mensile e' riferibile a cinque giorni settimanali dal lunedi' al venerdi' compresi e viene definita con provvedimento della Giunta regionale previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali ovvero, in quanto costituiti, con gli organismi rappresentativi dei dipendenti eletti ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e puo' avvenire: a) per ciascun giorno lavorativo del mese; b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno; c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni. 4. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio la Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, ovvero con gli organismi di cui al comma 3, puo' variare la durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio con rapporto a tempo parziale, di cui al comma 1, in misura percentuale non superiore al venti per cento in piu' o in meno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di posto costituite dai rapporti a tempo parziale non puo' superare il limite percentuale di cui al comma 1 dell'art. 2.