Art. 4.
     Orario di lavoro e tipologie del rapporto a tempo parziale
 
   1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel
rapporto  a  tempo  parziale e' pari al cinquanta per cento di quella
stabilita per il rapporto a tempo pieno.
   2. La disciplina del rapporto  a  tempo  parziale  e'  diretta  al
potenziamento  dell'efficacia  dell'azione amministrativa, al fine di
una piu' puntuale erogazione dei servizi e  per  un  piu'  funzionale
rapporto con l'utenza in orario sia antimeridiano che pomeridiano.
   3.  L'articolazione  della  prestazione  di  servizio  nell'ambito
dell'orario mensile e' riferibile a  cinque  giorni  settimanali  dal
lunedi' al venerdi' compresi e viene definita con provvedimento della
Giunta   regionale   previa   contrattazione  con  le  organizzazioni
sindacali aziendali ovvero, in quanto costituiti, con  gli  organismi
rappresentativi  dei  dipendenti  eletti  ai sensi dell'art. 17 della
Legge 12 giugno 1990, n. 146 e puo' avvenire:
     a) per ciascun giorno lavorativo del mese;
     b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni  mesi
in relazione a determinati periodi dell'anno;
     c)  per  ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di
maggiorazione temporale in alcuni giorni.
   4. Per eccezionali e  motivate  esigenze  di  servizio  la  Giunta
regionale,  d'intesa  con le organizzazioni sindacali, ovvero con gli
organismi di cui al comma  3,  puo'  variare  la  durata  dell'orario
mensile  delle prestazioni di servizio con rapporto a tempo parziale,
di cui al comma 1, in misura percentuale non superiore al  venti  per
cento in piu' o in meno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di
posto  costituite  dai rapporti a tempo parziale non puo' superare il
limite percentuale di cui al comma 1 dell'art. 2.