Art. 5.
   Trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza
 
   1.  Il  trattamento  economico,  anche di carattere accessorio ivi
compresi i compensi incentivanti la produttivita', del personale  con
rapporto   a   tempo  parziale  e'  dovuto  in  misura  proporzionale
all'orario  di  servizio  prestato,  con  riferimento  a   tutte   le
competenze  fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno  di  pari
qualifica funzionale.
   2.  Al  personale  con rapporto a tempo parziale spetta per intero
l'assegno per il nucleo familiare in quanto dovuto.
   3. Al personale con rapporto a  tempo  parziale  si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'art.  8 della Legge 29 dicembre 1988, n.
554 in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.