Art. 5. Trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza 1. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio ivi compresi i compensi incentivanti la produttivita', del personale con rapporto a tempo parziale e' dovuto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di pari qualifica funzionale. 2. Al personale con rapporto a tempo parziale spetta per intero l'assegno per il nucleo familiare in quanto dovuto. 3. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della Legge 29 dicembre 1988, n. 554 in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.