Art. 6.
                   Lavoro straordinario - Permessi
 
   1. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo'  fruire  di
benefici  che  comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di
servizio, salvo quelli previsti obbligatoriamente da disposizioni  di
legge, ne' effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
   2.  Tale  personale  puo'  fruire  dei  permessi  per  particolari
esigenze personali e per motivi di studio in misura  proporzionale  a
quelli concessi al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.