Art. 6. Lavoro straordinario - Permessi 1. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelli previsti obbligatoriamente da disposizioni di legge, ne' effettuare prestazioni di lavoro straordinario. 2. Tale personale puo' fruire dei permessi per particolari esigenze personali e per motivi di studio in misura proporzionale a quelli concessi al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.