Art. 7.
              Procedure di trasformazione del rapporto
 
   1.  I  dipendenti  di  ruolo  con  rapporto  a tempo pieno possono
chiedere la trasformazione in rapporto  a  tempo  parziale  entro  il
limite  di  cui al comma 1 dell'art. 2 e se sono trascorsi almeno tre
anni, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla eventuale precedente
trasformazione.
   2. I dipendenti di ruolo con rapporto  a  tempo  parziale  possono
chiedere  la  trasformazione  in  rapporto  a  tempo  pieno  se  sono
trascorsi almeno  tre  anni  dall'assunzione  con  rapporto  a  tempo
parziale ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla eventuale
precedente trasformazione.
   3.  La  domanda  di  trasformazione  e'  presentata  dal personale
interessato entro la data inderogabile del 30 giugno di ciascun  anno
all'Amministrazione  regionale,  la  quale,  valutate  le esigenze di
servizio, si pronuncia entro i novanta giorni successivi.
   4. Gli effetti della trasformazione  del  rapporto  decorrono  dal
primo gennaio successivo alla data di accoglimento della domanda.
   5.  Ai  fini  della  trasformazione  del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale, qualora il numero delle domande superi il numero  dei
posti  disponibili,  la  Giunta  regionale formula una graduatoria di
precedenza sulla base di titoli.
   6. La Giunta  regionale  nella  determinazione  dei  titoli  tiene
conto,  nell'ordine,  delle  seguenti condizioni: essere portatori di
handicap o di invalidita' riconosciuta ai sensi della normativa sulle
assunzioni obbligatorie; avere persone  a  carico  per  le  quali  e'
corrisposto  l'assegno  di  accompagnamento; avere familiari a carico
portatori di handicap o soggetti  a  fenomeni  di  tossicodipendenza,
alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; avere figli di
eta'  inferiore  a  quella  prescritta  per la frequenza della scuola
dell'obbligo; avere  parenti  od  affini  ultrasettantenni  entro  il
secondo  grado che necessitano di assistenza; sussistenza di motivate
esigenze di studio, valutate dall'Amministrazione; avere  superato  i
sessanta  anni  di eta' ovvero compiuto venticinque anni di effettivo
servizio.
   7. La delibera della Giunta regionale, che determina i titoli ed i
criteri di valutazione, costituisce anche una Commissione tecnica per
la elaborazione della graduatoria.
   8. In caso di assunzione  di  personale  a  tempo  pieno  e'  data
precedenza   alla   trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  per  i
dipendenti a tempo parziale, se ricorrono le  condizioni  di  cui  al
comma  1,  con  priorita'  per coloro che avevano gia' trasformato il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.